Termine Assemblee Societarie da remoto

assemblee a distanza

TERMINE ASSEMBLEE SOCIETARIE DA REMOTO
L’art 106 comma 7 del DL 18/2020 istituito per fronteggiare l’emergenza da COVID-19, ha sancito, fino al 31 luglio 2022 che le assemblee di società venissero tenute da remoto, a prescindere da quanto indicato negli Statuti.
E’ però doveroso specificare che al termine dello stato di emergenza dovrebbero ritenersi ancora valide le regole ordinarie.

Il Consiglio Notarile di Milano chiarisce nella massima 200/2021 del 23 Novembre 2021 che:
“Sono legittime le clausole statutarie di s.p.a. e di s.r.l. che, nel consentire l’intervento all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, ai sensi dell’art. 2370, comma 4, c.c., attribuiscono espressamente all’organo amministrativo la facoltà di stabilire nell’avviso di convocazione che l’assemblea si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, omettendo l’indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione”

E’ inoltre necessario ricordare che la legge dispone la non sempre obbligatoria presenza delle figure prima essenziali come notaio presidente o segretario.
Le suddette possono dunque trovarsi in luoghi diversi nel momento in cui partecipano all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, è quanto riportato con la massima n. 187 del 2020.

La medesima massima n. 187 sancisce la possibilità che le assemblee si tengano mediante mezzi di telecomunicazione anche dopo la fine del regime emergenziale con riferimento a tutte le assemblee nella loro totalità.
L’art. 2363, comma 1, cc, anche prevedendo che «l’assemblea è convocata nel comune dove ha sede la società», lascia ampio potere decisionale allo statuto stesso così che possa decidere in che luogo e misura svolgere la stessa.
Nell’ all’art. 2366, comma 1, cc, si sottolinea invece che nell’avviso di convocazione il luogo, fisico o virtuale che sia, deve necessariamente essere indicato. Dunque qualsiasi sia la piattaforma digitale su cui verrà trattenuta la riunione, sarà obbligatoriamente da comunicare.

E’ poi legittimo convocare l’assemblea senza indicazione di luogo fisico, e intrattenerla in un luogo virtuale a patto che dall’organo amministrativo (che opera così nel rispetto delle norme) faccia riferimento a quanto detto prima.
In conclusione, sì alle assemblee digitali e all’aiuto che le telecomunicazioni forniscono anche nel settore assemblee, trascorso il 31 luglio 2022 si potrà tornare alle regole ordinarie per le assemblee societarie.

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