Alcune novità con il Dl semplificazioni

Dl semplificazioni

Con il DL Semplificazioni in fase di conversione in legge si riportano alcune modifiche che impattano sulle scadenze al calendario fiscale:

Il decreto in questione apporta alcune modifiche al calendario in materia di scadenze IVA:

viene stabilita una nuova periodicità di invio degli elenchi INTRASTAT, prevedendo la presentazione degli stessi “entro il mese successivo al periodo di riferimento”, invece che entro il giorno 25 del mese successivo (art. 50 co. 6 del DL 331/93);
il termine di invio dei dati delle liquidazioni periodiche relative al secondo trimestre è differito dal 16 settembre al 30 settembre di ciascun anno (art. 21-bis del DL 78/2010).

Modifiche ai termini di versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche:

Con una modifica all’art. 17 co. 1-bis lett. a) e b) del DL 124/2019, il Dl semplificazioni incrementa da 250 a 5.000 euro la soglia al di sotto della quale è consentito differire i versamenti dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche emesse nel primo e nel secondo trimestre solare.
In particolare, con efficacia dalle fatture emesse a decorrere dall’1.1.2023, il pagamento dell’imposta di bollo potrà essere effettuato, senza applicazione di interessi e sanzioni:
per il primo trimestre, nei termini previsti per il versamento dell’imposta relativa al secondo trimestre, qualora l’ammontare del tributo da versare per le fatture elettroniche emesse nel primo trimestre solare dell’anno sia inferiore a 5.000 euro;
per il primo e secondo trimestre, nei termini previsti per il versamento dell’imposta relativa al terzo trimestre, qualora l’ammontare del tributo da versare per le fatture elettroniche emesse nel primo e secondo trimestre sia complessivamente inferiore a 5.000 euro.

Rinvio dei termini per l’approvazione della modulistica dichiarativa e delle specifiche tecniche

Sono prorogati alcuni termini relativi all’approvazione della modulistica dichiarativa da parte
dell’Agenzia delle Entrate.
Si stabilisce infatti che:
• i provvedimenti che approvano i modelli di dichiarazione dei sostituti d’imposta (modello 770) e il modello 730 devono essere emanati entro la fine del mese di febbraio (invece che entro il 15 gennaio) i provvedimenti che approvano i modelli di  dichiarazione dei redditi e IRAP devono essere emanati entro la fine del mese di febbraio (invece che entro il 31 gennaio);
i modelli di dichiarazione, le istruzioni e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati devono essere resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate in formato elettronico entro la fine del mese di febbraio (invece che entro il 15 febbraio).
Rimane invariato il termine del 15 gennaio per l’approvazione del modello di dichiarazione IVA, ma non è chiaro se il  termine per l’approvazione del modello di Certificazione Unica venga anch’esso spostato alla fine del mese di febbraio.
Le nuove disposizioni si applicano a partire dai modelli delle dichiarazioni relative al periodo d’imposta 2022, che saranno presentate nel 2023.

Novità in tema di esterometro per operazioni fuori campo IVA

Il Dl semplificazioni modifica l’ambito di applicazione oggettivo della comunicazione delle operazioni transfrontaliere ex art. 1 co. 3-bis del DLgs. 127/2015.

Vengono escluse dall’obbligo comunicativo:
• oltre alle operazioni documentate da bolletta doganale o da fattura elettronica via Sistema di
Interscambio (SDI),
• anche quelle relative ad acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia ai sensi degli artt. 7 – 7-octies del DPR 633/72, qualora di importo non superiore a 5.000 euro per ogni singola operazione.

A decorrere dall’1.7.2022, per effetto delle modifiche introdotte dalla L. 178/2020, la comunicazione dovrà essere effettuata esclusivamente trasmettendo i dati nel formato della fattura elettronica tramite SDI.

Il Dl semplificazioni contempla il differimento all’1.7.2022 dell’entrata in vigore della nuova disciplina sanzionatoria, introdotta dalla L. 178/2020 che, tuttavia, è già operativa dall’1.1.2022.
Essa prevede che, nel caso di omessa o di errata comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere, sia applicata di una sanzione amministrativa pari a 2 euro per ciascuna fattura, entro il limite massimo di 400 euro mensili.
Le sanzioni sono riducibili alla metà, entro il limite massimo di 200 euro per ciascun mese, qualora la trasmissione sia effettuata entro i 15 giorni successivi alle scadenze di legge ovvero, entro tale termine, sia effettuata la trasmissione corretta dei dati.

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